CIRCOLO DIPENDENTI ANSALDO TRASPORTI - STATUTO
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
I dipendenti dell’azienda “ANSALDO-STS” di Tito costituiscono un’associazione non riconosciuta denominata “CIRCOLO AZIENDALE DIPENDENTI – ANSALDO-STS DI TITO”, in breve denominata “CRAL ANSALDO STS”.
L’associazione, in seguito, per brevità, potrà essere denominata anche semplicemente “Circolo”.
Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia con particolare riferimento all’art 11 della legge 300 del 20/5/1970. —————
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
L’associazione ha sede in Tito alla Zona Industriale presso lo stabilimento industriale ex “ANSALDO-STS”.
La durata dell’associazione è illimitata.
ARTICOLO 3 – FINALITA’ E SCOPI
L’associazione è apolitica e non ha fini di lucro, ma si propone di promuovere e favorire l’aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando ed arricchendo la loro personalità.
Per il conseguimento degli scopi dell’associazione, come sopra individuati, l’associazione potrà:
a) Lavorare in stretta collaborazione con gli organismi unitari sindacali di fabbrica (R.S.U) e le Federazioni Unitarie.
b) Svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che permettano di valorizzare il tempo libero e di conseguire lo scopo associativo.
C) Prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo eventualmente aderendo ad altre associazioni, delle quali ne condivida le finalità, previa delibera dell’assemblea dei soci, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto.
ARTICOLO 4 – ASSOCIATI E LORO DIRITTI
Possono far parte dell’associazione:
a) tutti i dipendenti in servizio a carattere continuo presso lo stabilimento industriale “ex-ANSALDO-STS” di Tito, Zona Industriale.
Possono essere associati anche gli appartenenti a società che svolgono attività esternalizzate, ditte private, enti o consorzi etc, purché presenti a carattere continuo nel sito come sopra individuato;
b) tutti gli associati pensionati delle società di cui al comma a). Ogni singolo associato può:
a) frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove sono esercitate le attività dell’associazione;
b) partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.
Possono usufruire delle iniziative e dei servizi organizzati dal circolo anche il nucleo familiare dell’associato oltre agli ascendenti (padre e madre). L’iscrizione al Circolo comporta:
a) l’assunzione della qualifica di associato;
b) l’incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione associativa, assunta nel rispetto dello statuto stesso;
C) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare periodicamente la quota di partecipazione al Circolo.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Circolo. ————–
ARTICOLO 5 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di associato si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, e previo versamento della quota associativa.
La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo per iscritto 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale;
b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
C) per ritardato pagamento dei contributi per oltre sei mesi;
d) per recesso.
ARTICOLO 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli organismi sociali del Circolo sono: —-
– Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA
L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano del Circolo.
Gli stessi sono convocati in assemblea almeno una volta l’anno. ————-
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa periodica e risultanti iscritti almeno tre mesi prima della convocazione della stessa.
Ogni associato ha un voto in assemblea.
Non è ammessa delega.
L’assemblea si riunisce nella sede sociale o in luogo diverso indicato nell’avviso di convocazione.
La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso sottoscritto dal Presidente contenenti l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’adunanza.
La convocazione dell’assemblea potrà essere effettuata secondo le ulteriori modalità, in aggiunta a quelle anzidette, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
L’assemblea nomina il proprio presidente.
Il presidente nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.
Il presidente dell’assemblea constata la regolarità dell’assemblea, nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli associati.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario (ed eventualmente dagli scrutatori qualora ne siano stati nominati all’inizio dell’assemblea).
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con partico
lare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’assemblea.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria sia straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la metà più uno gli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Essa delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli associati presenti.
L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
C) delibera le modalità per il regolamento delle elezioni degli organi sociali;
d) delibera annualmente l’importo delle quote associative;
e) delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Essa delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti.
L’assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) sullo scioglimento del Circolo e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni di cui all’art 19 del presente statuto;
C) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Circolo sarà amministrato da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall’assemblea, ad eccezione del primo che viene eletto in sede di costituzione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito le seguenti cariche sociali:
– Presidente;
– Vice Presidente;
– Segretario;
-Tesoriere.
Il Consiglio dura in carica due anni.
l membri del Consiglio possono essere rieletti.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente per iscritto con almeno tre giorni di anticipo dalla data di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Ogni deliberazione viene presa a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Il Consigliere decade dal mandato dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
In caso di dimissioni e/o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sostituzione con il più votato fra i non eletti.
Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l’attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
ARTICOLO 11 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
In particolare esso procede:
a) alla redazione dei bilanci o rendiconti annuali preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione e approvazione in assemblea;
b) alla predisposizione dei regolamenti interni del Circolo ed alle modifiche di esso, sottoponendole all’approvazione dell’assemblea;
C) alla fissazione delle quote associative annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
d) alla revisione degli elenchi degli associati;
e) a deliberare sulle domande di accettazione di nuovi associati;
f) a stabilire l’organizzazione interna delle attività e dei Servizi del Circolo;
g) a deliberare le azioni da intentare e sostenere in giudizio;
h) a deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività del Circolo per la migliore attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.
ARTICOLO 12 – PRESIDENTE
Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio del Circolo.
Esso:
– stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea degli associati;
– stipula e firma tutti i contratti e gli atti che impegnano il Circolo;
– vigila sul funzionamento generale del Circolo.
ARTICOLO 13 – TESORIERE
Il tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, cura i libri contabili ed organizza l’economato.
ARTICOLO 14 – SEGRETARIO
Il segretario:
– ha cura del libro degli associati;
-provvede al disbrigo della corrispondenza;
-compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
-risponde dell’ordinato funzionamento dei servizi.
ARTICOLQ 15 – CONSIGLIERI
Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, i Consiglieri delegati nei vari settori (attività sociali, culturali, sport, servizi, assistenza, turismo) ove nominati, attendono al miglior coordinamento possibile di tutte le articolazioni in gruppi che si rendessero necessarie per la realizzazione delle proposte programmatiche del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione del Circolo è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea nella prima riunione utile.
l Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Inoltre i Revisori devono:
a) riunirsi ogni anno e stilare apposita relazione sulla verifica di tutti gli atti amministrativi deliberati dal Consiglio Direttivo;
b) redigere ed approvare una relazione sui bilanci annuali preventivi e consuntivi;
C) vigilare sull’amministrazione del Circolo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili secondo le modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea nella prima riunione utile.
l Probiviri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio dei Probiviri delibera sui seguenti casi:
a) indisciplina o indegnità degli associati;
b) ricorsi presentati contro l’eventuale rifiuto della accettazione di domande di iscrizione;
C) denunce contro eventuali violazioni dello Statuto e che si presumono compiute dai singoli associati o dai componenti dei vari organi sociali.
ARTICOLO 18 – PATRIMONIO DEL CIRCOLO
Le entrate del Circolo sono costituite da:
a) quote associative versate mensilmente dagli associati;
b) eventuali utili derivati da manifestazioni sociali;
C) proventi delle gestioni accessorie;
d) eventuali contributi di Enti Pubblici o Privati;
e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Fanno inoltre parte del patrimonio del Circolo tutti i beni mobili ed immobili ad essa associazione pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa del Circolo, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio del Circolo ad altra associazione con finalità analoghe.
ARTICOLO 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si apre il giorno 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redigerà entro il 31 marzo dell’anno successivo il bilancio consuntivo e preventivo che dovranno essere annualmente approvati dall’assemblea.
Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica sia a quella finanziaria del Circolo, e deve essere noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l’assemblea in modo che ogni socio ne possa prendere visione.
Il personale e le spese occorrenti per il funzionamento del Circolo sono a carico dell’associazione.
ARTICOLO 20 – DlSPOSlZlONl GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.